A partire dal 1 gennaio 2015, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità (articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sarà possibile avere una riduzione dell’IPT per il passaggio di proprietà agevolato di veicoli storici a partire dal 30° anno dalla data di costruzione – ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale. L’agevolazione porta il passaggio di proprietà ai seguenti importi:
– Autoveicoli: 51,65 euro
– Motoveicoli: 25,82 euro
La questione motoveicoli: un’anomalia tutta italiana
Ai sensi dell’art.17 comma 39 L.449/97, tutti i motoveicoli sono esentati dal versamento dell’imposta provinciale di trascrizione. Tuttavia questa previsione non si applica ai veicoli ultratrentennali, che versano l’importo forfettario stabilito dall’art 63 L. 342/2000. Pertanto l’agevolazione disposta dalla legge sui veicoli storici comporta – paradossalmente – un aggravio per il contribuente.
Rimane da chiarire un punto fondamentale, come si dimostra l’uso non professionale?
Sia nel caso dei veicoli ultratrentennali, sia nel caso dei veicoli compresi tra i venti e i trent’anni bisogna di dimostrare che il proprio veicolo non è adibito a uso professionale qualora:
– il veicolo sia intestato ad azienda;
– il veicolo sia immatricolato come autocarro per trasporto di cose.
Per dimostrare che il proprio veicolo non è utilizzato per fini professionali è possibile procedere:
– presentando una autocertificazione
– presentando una perizia specializzata (commercialista) in cui si dimostra che il possesso del veicolo non è collegato a partita IVA, o che non vengono applicate detrazioni fiscali per le spese legate al possesso del veicolo.
La richiesta andrà presentata all’ufficio tributi della propria Provincia di residenza.
Entrambe le soluzioni producono effetto solo a partire dalla scadenza successiva alla presentazione della richiesta, e non hanno dunque effetto retroattivo.
Per informazioni e assistenza sul passaggio di proprietà agevolato a chi posso rivolgermi?
Per ulteriori informazioni e segnalazioni il Registro è a disposizione dei soci e degli appassionati con un servizio dedicato infotributi@rivs.it. Ricordiamo che per i soci RIVS il servizio è gratuito.
Per rimanere continuamente aggiornati sulla situazione fiscale dei veicoli storici in Italia, potete seguirci sul nostro sito e mettere “mi piace” alla pagina facebook ufficiale del RIVS.
Fonti normative:
– Art. 63 Legge 21 novembre 2000, n 342
– Art. 1 comma 666 Legge 23 dicembre 2014, n.190