Abbiamo evidenziato più volte come alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione mettessero sotto scacco l’erronea interpretazione adottata da numerose amministrazioni statali – in primis l’Agenzia delle Entrate – in merito all’applicazione della legge relativa al bollo per i veicoli ultraventennali (art.63 l.342/2000).
La Suprema Corte, con tre sentenze consecutive che non lasciano scampo all’interpretazione, ha stabilito difatti che l’Automotoclub Storico Italiano ha compiutamente adempiuto all’individuazione dei veicoli di particolare interesse storico
… con l'adozione delle delibere annuali nelle quali ha qualificato "di particolare interesse "tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima, di poi specificando che detta modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anziché con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che – con l'applicazione di criteri non omogenei – alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati.
Ciò significa – ricordiamolo nuovamente – che ogni contribuente in possesso di autovettura ultraventennale può autocertificare il possesso dei requisiti di cui sopra , senza doversi accollare la spesa necessaria per richiedere alla stessa ASI il rilascio del certificato di datazione e storicità.
Tali pronunce – RIVS lo sostiene da parecchio tempo – si pongono in aperto contrasto con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.112/E, utilizzata da molte amministrazioni per giustificare la richiesta di attestato ASI per la concessione dei benefici fiscali previsti dalla legge. La Risoluzione del’Agenzia afferma infatti che, in assenza di una lista di autoveicoli stilata dall’ASI, i veicoli ultraventennali dovrebbero essere in possesso di un certificato rilasciato dalla stessa ASI per usufruire dei benefici fiscali. Parole in netto contrasto con la sentenza sopracitata e con l’orientamento generale della Cassazione che ha più volte ribadito che che l’attestato di datazione e storicità ASI non è necessario per l’ottenimento di benefici fiscali, specificando inoltre gli attestati ASI non hanno alcun valore legale vincolante.
Ma ecco che finalmente giungono buone notizie anche dal fronte Agenzia delle Entrate, la quale sembra finalmente avere colto il senso delle nostre obiezioni e pare aver optato per un cambio di rotta che avrà di certo forti ripercussioni sul mondo del motorismo storico.
Un contribuente sardo infatti, attraverso l’interpello reperito sul sito RIVS, ha contestato all’Agenzia delle Entrate l’interpretazione restrittiva ritenuta ingiustificata, affermando la propria facoltà di autocertificare il possesso di tutte le caratteristiche per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Soppesate le opposte interpretazioni, la direzione dell’Agenzia interpellata non ha potuto che constatare quanto a noi sembra evidente da molto tempo: stante la legge attuale, non è possibile escludere ai contribuenti la possibilità di certificare autonomamente il particolare interesse storico del proprio veicolo.
Una vittoria dunque per il Registro e per tutti gli appassionati che da sempre si battono per garantire a tutti gli stessi diritti, nel tentativo di liberarci dal monopolio di fatto che in questi anni ha di fatto bloccato il motorismo storico italiano.
RIVS si augura che questo caso funga da campanello d’allarme per una reale e concreta rivisitazione di una Legge che allo stato attuale genera solo confusione, fraintendimenti e problemi tanto ai contribuenti, quanto alle amministrazioni. Un passo avanti è già stato compiuto, la nostra speranza è che si prosegua in questa direzione.
Per scaricare la risposta dell'Agenzia delle Entrate clicca qui