A partire dal 1 gennaio 2015, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità (articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono esentati dal pagamento della tassa di possesso tutti i veicoli, a partire dal 30° anno dalla data di prima immatricolazione – ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale. Per questi veicoli è previsto il pagamento di una tassa forfettaria di circolazione.
Dunque, se il vostro veicolo ha più di 30 anni, nel caso di utilizzo su pubblica strada sarete obbligati, secondo la Legge Statale, al versamento della tassa di circolazione annuale, per i seguenti importi:
– Autoveicoli: 28,40 euro
– Motoveicoli: 11,36 euro
Attenzione però, questo per quanto riguarda la Normativa Statale, ma in virtù della Riforma del Titolo V della Costituzione ogni regione può legiferare, entro certi limiti sul bollo. Perciò dobbiamo rilevare che:
1. Gli importi sopra elencati sono suscettibili di variazioni a seconda della Regione di residenza.
2. Nonostante l’abolizione della categoria di “veicoli di particolare interesse storico e collezionistico” operata dalla Legge di Stabilità 2015, alcune Regioni hanno adottato e stanno adottando delle normative specifiche che garantiscono un regime di favore anche ai veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni di età.
Controlla la situazione nella tua regione attraverso la seguente infografica.
Vista questa situazione liquida, il Registro cerca di mantenere sotto controllo la situazione e cerca di intervenire a favore degli appassionati ove possibile.
Rimane da chiarire un punto fondamentale, come si dimostra l’uso non professionale?
Sia nel caso dei veicoli ultratrentennali, sia nel caso dei veicoli compresi tra i venti e i trent’anni bisogna di dimostrare che il proprio veicolo non è adibito a uso professionale qualora:
– il veicolo sia intestato ad azienda;
– il veicolo sia immatricolato come autocarro per trasporto di cose.
Per dimostrare che il proprio veicolo non è utilizzato per fini professionali è possibile procedere:
– presentando una autocertificazione
– presentando una perizia specializzata (commercialista) in cui si dimostra che il possesso del veicolo non è collegato a partita IVA, o che non vengono applicate detrazioni fiscali per le spese legate al possesso del veicolo.
La richiesta andrà presentata all’ufficio tributi regionale della propria Regione di residenza.
Entrambe le soluzioni producono effetto solo a partire dalla scadenza successiva alla presentazione della richiesta, e non hanno dunque effetto retroattivo.
Per informazioni, comunicazioni e assistenza a chi posso rivolgermi?
Per ulteriori informazioni e segnalazioni il Registro è a disposizione dei soci e degli appassionati con un servizio dedicato infotributi@rivs.it. Ricordiamo che per i soci RIVS il servizio è gratuito.
Per rimanere continuamente aggiornati sulla situazione fiscale dei veicoli storici in Italia, potete seguirci sul nostro sito e mettere “mi piace” alla pagina facebook ufficiale del RIVS.
Fonti normative:
– Art. 63 Legge 21 novembre 2000, n 342
– Art. 1 comma 666 Legge 23 dicembre 2014, n.190