Le Auto Storiche in Piemonte (fra i 20 e i 30 anni)

Tabella dei Contenuti

I benefici indicati per le auto “anziane” si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
(Ad esempio, un veicolo immatricolato il 14 febbraio 1985 compirà vent’anni il 14 febbraio 2005 e, sempre che abbia ottenuto la necessaria certificazione, sarà soggetto alla tassa di circolazione in luogo di quella ordinaria a partire dal primo periodo in scadenza successivo a tale data).

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , è certificato da centri specializzati.

Possono accertare e certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione:
•  l’ASI;
•  il RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici, con sede in galleria Ognissanti 26, 35129 – Padova, tel. 049/7801907 (le sedi locali del RIVS saranno prossimamente pubblicate in un’apposita pagina web dedicata).
•  la FMI per i motoveicoli;
•  i registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i registri storici della Fiat, della Lancia e dell\’Alfa Romeo, che sono i più noti e conosciuti dalla maggior parte dei cittadini italiani, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
•  il Club Auto d\’epoca Reporter;
•  l’European Car Club Le Veterane;
•  l’Associazione Auto Storiche I Miserabili;
•  l’A.C.P. Automobile Club Padania;
•  i S.A.M.E. Simpatizzanti Auto e Moto d\’epoca;

L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l’agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito.
I commissari esaminatori del RIVS autorizzati al rilascio del contrassegno speciale sono Manenti Massimo, Pastorino Gianluca, Ruggeri Sergio, Fava Giosuè e Poletti Davide.

L’esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2004 restano valide le norme di cui all\’articolo 63, commi 2 e 3, del capo II della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico è accertato e certificato dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, e l\’esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione.

La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

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