Nelle ultime settimane abbiamo voluto analizzare da vicino la complicata normativa con cui gli appassionati di veicoli storici sono costretti a confrontarsi quotidianamente. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di offrire una panoramica della situazione attuale, dei tentavi fatti per migliorare tale situazione e, infine, di fornire il nostro punto di vista per quella che potrebbe essere una soluzione equa e duratura della questione.
Nei due precedenti articoli abbiamo dunque analizzato la normativa vigente e il susseguirsi dei Disegni di Legge presentati in Parlamento, a partire dal lontano 2003, per modificare tale normativa. In questa terza parte è finalmente giunto il momento di esporre in modo organico la nostra proposta.
I nostri suggerimenti prendono spunto proprio da quei disegni di legge di cui abbiamo discusso, cercando di conservarne i pregi e di emendare i difetti che abbiamo evidenziato, con l’obiettivo di offrire in egual misura: equità di trattamento a tutti gli appassionati; scrupolosità di giudizio per coloro che ritengono,come noi, che certificare veicoli storici sia una cosa seria; correttezza nei confronti dello Stato, affinché le agevolazioni previste non siano distribuite senza criterio.
I punti su cui proponiamo di intervenire sono quattro:
– Ambito di applicazione della legge;
– Definizione di Veicolo Storico;
– Individuazione dei criteri per lo status di Registro autorizzato;
– Creazione di un’Autorità Nazionale
Ogni punto è strettamente correlato con gli altri e ora li analizzeremo nel dettaglio.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Innanzitutto è importante definire l’ambito di interesse di questa nostra proposta. Riteniamo che una normativa completa debba agire in maniera univoca a tutti i livelli inerenti il motorismo storico: circolazione dei veicoli, immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero, reimmatricolazione di veicoli radiati; agevolazioni fiscali.
Partendo da questa premessa è assolutamente necessaria una legge che modifichi le norme esistenti e agisca dunque contemporaneamente sui più volte citati articolo 60 del Codice della Strada e articolo 63 della legge 342/2000. Questi due testi infatti, per come sono ad oggi strutturati, propongono due diverse definizioni di veicolo storico, da applicare ai diversi ambiti elencati, creando difatti una disparità di trattamento all’interno di ambiti affini.
A tal uopo la nostra proposta di legge propone, in merito a questo aspetto, tre interventi:
– Modificare la definizione di veicolo d’interesse storico prevista dall’Art. 60 del Codice della Strada;
– Abrogare la definizione di veicolo di particolare interesse storico prevista dall’Art. 63 della Legge 342/2000;
– Applicare la rinnovata definizione di veicolo storico dell’Art. 60 all’Art. 63 della 342/2000
Può sembrare una sottigliezza, o un gioco di prestigio, ma in questo modo la definizione di veicolo storico sarà finalmente univoca e al contempo saranno salvaguardate le prerogative fiscali dei veicoli storici.
DEFINIZIONE DI VEICOLO STORICO
Dal primo punto discende il secondo: quale potrebbe essere la definizione di veicolo storico da inserire nel rinnovato Art. 60 del CdS? Abbiamo già visto come la definizione attuale, che prevede l’iscrizione a un numero ristretto ed immutabile di enti, sia estremamente restrittiva ed iniqua. Perciò, seguendo i criteri prefissati di equità e competenza, una nuova e più funzionale definizione potrebbe essere la seguente:
“E’ da considerarsi veicolo storico ogni autoveicolo, motoveicolo, triciclo, quadriciclo e ciclomotore, ad esclusione dei mezzi adibiti ad uso professionale, a partire dal ventesimo anno dalla data di costruzione, a cui sia stato rilasciato il certificato di rilevanza storica e collezionistica da parte di uno degli enti riconosciuti.”
In tale definizione, a cui andrebbero aggiunte delle precisazioni, quali, ad esempio, l’impossibilità per il veicolo di presentare “modifiche sostanziali” e/o in ogni caso non conformi all’originale, appare chiara l’importanza di questi “enti riconosciuti” che dovrebbero rilasciare le certificazioni. Ma perché una legge così impostata dovrebbe essere migliore?
In primo luogo perché gli enti riconosciuti non vengono indicati in maniera immutabile dalla legge stessa, creando di fatto un monopolio o un oligopolio, e in secondo luogo, perché, come vedremo tra poco, questi enti sarebbero a loro volta costretti a sottoporsi a un esame sia per ottenere il riconoscimento, sia per mantenerlo (come già accade per gli ESP Enti di Promozione Sportiva, o altri enti analoghi).
Infine, cosa non riportata nella definizione, ma secondo noi assolutamente necessaria, la nuova legge dovrebbe prevedere che il Certificato di rilevanza storica e collezionistica, abbia una scadenza, in modo da poter verificare ciclicamente nel tempo lo stato dei veicoli.
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LO STATUS DI REGISTRO AUTORIZZATO
La certificazione di veicolo storico, abbiamo visto, verrebbe rilasciata da enti che si definiscono riconosciuti. Bisogna dunque stabilire come riconoscere questi enti. La nostra opinione, mutuata dai DDL presentati in parlamento, è quella per cui questi enti debbano rispondere a precisi criteri oggettivi e soggettivi.
Cominciamo dai primi. Secondo la nostra proposta, possono richiedere il riconoscimento tutti gli enti e le associazioni che
– Abbiano sede sul territorio Italiano;
– Siano costituite da almeno 5 anni;
– Siano presenti in almeno dieci regioni con una sede di riferimento;
– Abbiano un minimo di 50 club affiliati;
– Abbiano un minimo di 5.000 soci tesserati.
Le cifre sono ovviamente arbitrarie e il Registro non chiude alla discussione in merito, fermo restando che il medesimo riconoscimento potrà inoltre essere conferito ai registri storici istituiti dalle case automobilistiche aventi almeno una sede operativa sul territorio nazionale.
Ma, limitandoci ai soli aspetti numerici, non proporremmo nulla di più di quanto già indicato nei DDL presentati in Parlamento. Vediamo dunque qual è la parte più originale della nostra proposta.
Il Registro crede infatti che sia importante aggiungere altri paletti per ottenere il famoso riconoscimento, dei criteri che noi abbiamo definito soggettivi, ma che sarebbe più opportuno definire di competenza:
– Ogni ente dovrà fornire l’elenco dei commissari autorizzati al rilascio delle certificazioni;
– Ogni ente dovrà avere un responsabile regionale;
– Ogni responsabile dovrà frequentare un corso di formazione/aggiornamento specifico per la propria figura;
– Al termine del corso sarà previsto un esame di abilitazione;
– L’esame di abilitazione andrà ripetuto ogni cinque anni
– Sia i corsi, che gli esami saranno soggetti al controllo di una Commissione Ministeriale permanente (Ministero dei Trasporti).
Questi criteri, che potranno essere ulteriormente integrati, garantiranno quella preparazione e competenza necessari per poter veramente certificare la storicità di un veicolo, evitando di ripetere le imbarazzanti situazioni del passato.
CREAZIONE DI UN’AUTORITA’ NAZIONALE
Come anticipato al punto precedente la proposta del RIVS prevede una Commissione Ministeriale, la quale avrebbe funzione di garanzia per lo Stato, attribuendo il riconoscimento agli enti e verificando periodicamente – ogni 5 anni – che siano rispettati i criteri, numerici e di competenza, necessari per ottenere la qualifica di ente certificatore di veicoli storici.
Non solo, la Commissione potrebbe verificare periodicamente il lavoro degli enti, rendendoli responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico e obbligandoli a svolgere le proprie funzioni nella maniera più corretta possibile, pena la sospensione o revoca del riconoscimento.
Gli enti riconosciuti potranno costituire un "Coordinamento Nazionale" con finalità di autocontrollo delle attività delle varie associazioni affiliate, con l'intento di evitare richiami da parte dell'Autorità Nazionale e sgravarla dall'onere di effettuare un controllo capillare del territorio. Tale Coordinamento avrà altresì il compito di segnalare all'Autorità medesima le associazioni inadempienti e/o i singoli comportamenti non consoni al Regolamento Nazionale e/o alle leggi.
Questi i punti principali della nostra proposta, per la quale stiamo elaborando un testo definitivo da sottoporre agli organismi parlamentari che si occupano dell’argomento. La decisione di presentarla “in anteprima”, al termine di questa serie di articoli, deriva dalla volontà di sfruttare gli strumenti della Rete per un confronto serio, sereno ed efficace su un tema che sta molto a cuore a tutti gli appassionati di veicoli storici.
Pertanto attendiamo, anzi chiediamo, il contributo di tutti – amici e “nemici” – per arricchire e migliorare il nostro progetto di legge e giungere insieme a una soluzione condivisa.