Riceviamo e pubblichiamo con grande piacere un documento trasmessoci dall’Ufficio del Difensore Civico delle Marche che conferma nuovamente la correttezza dell’interpretazione fornita dal RIVS in merito ai benefici fiscali per i veicoli ultraventennali.
Con la pronuncia n. 0000735 del 01/7/2013 il Pubblico Ufficiale conferma infatti nella sostanza la linea interpretativa fatta propria dalla Corte di Cassazione nelle sue più recenti pronunce in materia. Secondo l’opinione pervenutaci
“Al detentore di auto storica (può) essere consentita una autonoma dichiarazione sulle caratteristiche minime per accedere all’esenzione, presentando la relativa autocertificazione con allegato il certificato di storicità RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici) a dimostrazione dell’interesse collezionistico del veicolo”
Il Difensore Civico delle Marche, nella sua pronuncia, segue quindi un orientamento in controtendenza rispetto a diverse regioni italiane, tra cui la stessa Regione Marche, che
“continuano a richiedere l’onerosa iscrizione al Registro ASI per poter accedere ai benefici di legge”
Il DGR n. 592 del 14/04/2009 impone difatti ai contribuenti marchigiani, in assenza di specifica e chiara determinazione annuale da parte di ASI , come previsto dall’articolo 63 della Legge 342/2000, la presentazione dell’attestato di storicità emesso dalla stessa ASI ai fini fiscali.
La pronuncia del Difensore Civico invita quindi la Regione Marche a modificare la Delibera di Giunta attualmente in vigore, considerando
“maggiormente condivisibile, anche sotto il profilo del rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa che trova indubbia e concreta applicazione nell’istituto dell’autocertificazione, accettare la dichiarazione sostitutiva del’atto di notorietà quale documento valido a dimostrare la rilevanza storica e collezionistica di auto ultraventennali, evitando l’obbligatoria iscrizione all’ASI.”
Sebbene il RIVS sostenga da tempo che la soluzione più idonea non sia quella dell’autocertificazione, ma quella adottata dalle Regioni Umbria e Piemonte, le quali riconoscono la libertà dei cittadini di rivolgersi anche ad altre associazioni impegnate nella tutela dei veicoli storici, o, ancora meglio, una riforma complessiva della Legge Statale, la pronuncia del Difensore Civico rappresenta in ogni caso dimostra in maniera inequivocabile che la richiesta dell’attestato ASI non trova alcun fondamento nella legge attualmente in vigore.
E' nostra convinzione che questa pronuncia potrà giovare alle cause dei soci e degli appassionati, non solo marchigiani.
In allegato :
Pronuncia del Difensore Civico delle Marche
Delibera di giunta regionale 592