Il motorismo storico italiano: approfondimenti e nuove proposte. Parte seconda

Tabella dei Contenuti

Nel precedente articolo abbiamo visto come la legislazione vigente relativa ai veicoli storici sia un vero rebus interpretativo che crea problemi a tutti gli attori coinvolti, e in particolare agli appassionati che trovano difficoltà a far valere i propri diritti.

Questa sensazione di confusione legislativa sembra essere condivisa anche ai più alti livelli dello Stato, prova ne siano le numerose proposte di modifica della materia che, da oltre 10 anni, costituiscono una costante del dibattito parlamentare. Fin dal 2003 difatti diverse Commissioni dei due rami del Parlamento Italiano hanno affrontato l’argomento, non arrivando mai, purtroppo per noi e per tutti gli appassionati, a una conclusione soddisfacente e, cosa forse più problematica, tralasciando e sottovalutando alcuni aspetti fondamentali del problema. Ma andiamo con ordine e cominciamo col dare un’occhiata più ravvicinata a queste proposte.

Come anticipato, l’esigenza di una legislazione diversa da quella attualmente in vigore si è fatta sentire fin dal 2003 anno in cui – e qui il caso c’entra poco – al dettato dell’articolo 63 della Legge 342/2000 si aggiunse la modifica dell’articolo 60 del Codice della Strada, aggiunta che come abbia già visto complicò notevolmente la vita ai possessori di veicoli storici. 

Partendo da quell’anno, e scorrendo gli atti delle legislature precedenti a quella attuale, troviamo:

  • – Il DDL 2575 del 2003 – Relatore il Senatore Luciano Magnalbò;
  • – Il testo unificato del 2007 proposto dal Senatore Filippi che racchiudeva le proposte di Legge n. 840, 1122, 1365,1389;
  • – Il DDL S 339 del 2008 – Relatore il Senatore Filippo Berselli (successivamente abbinato alle proposte di legge n. 94, 946, 1220).

Questo fitto elenco, che mostra chiaramente come il problema che poniamo sia reale e particolarmente sentito dalle istituzioni, riporta Disegni di Legge sembrano ricalcare uno schema definito che, variato in alcuni dettagli, viene riproposto ad ogni nuova legislatura, ma che come vedremo di seguito presenta alcune lacune.

I punti chiave fondamentali che ricorrono nei diversi DDL sono:

  • – Mantenimento ope legis dell’elenco dei registri indicati dall’art. 60 del Codice della Strada;
  • – Azione legislativa concentrata sulla modifica dell’art. 60 del Codice della Strada;
  • – Possibilità per altre Associazioni di essere “riconosciute” dallo Stato, rispettando canoni numerici relativi al numero di club, di soci e alla presenza territoriale;*
  • – Innalzamento dell’età  minima dei veicoli per ottenere lo status di storici;*
  • – Proposta di norme volte a disciplinare l’attività delle associazioni tenutarie dei registri;
  • – Richiesta alle succitate associazioni di essere riconosciute da organismi internazionali (FIVA o FIA).

* le proposte differiscono nei dettagli delle cifre.

Tra le numerose proposte di legge, quella che meglio raccoglie questi input e che, negli anni, è arrivata più vicina all’approvazione è la proposta del Senatore Berselli datata 2008, terminata in un nulla di fatto a causa dello stemperarsi della discussione relativa ai veicoli storici all’interno del più ampio dibattito riguardante la riforma del Codice della Strada.

Nell’attuale Legislatura ulteriori proposte sono state avanzate e sono in discussione. Attualmente ben quattro atti di diversa paternità, presentati a partire dal 15 marzo del 2013, sono in attesa di essere calendarizzati nelle Commissioni Parlamentari: Gli atti numeto C 423, S 723, S 108 e  S 756. Il testo della proposta 423 (Camera dei Deputati) sembra ricalcare lo spirito dei precedenti Disegni di Legge ed è opinione diffusa che il percorso parlamentare finirà per inglobare tutte le proposte all’interno di un testo unico che di fatto andrà a ripescare quanto proposto nelle precedenti Legislature.

Tutto bene dunque? Basterà attendere il – lento – trascorrere dei tempi parlamentari, ma alla fine avremo la nostra tanto attesa legge che metterà chiarezza in una situazione che si trascina da ormai troppo tempo?

Purtroppo non è proprio così.

Come abbiamo già spiegato, tutti i DDL presentati finora mostrano delle lacune e per quanto questo interesse politico all’argomento, tramutatosi in così numerose proposte, offra un segnale assolutamente positivo, riteniamo sia opportuno sottolineare come ci sia il rischio che venga nuovamente approvata una Legge non pienamente rispettosa dei diritti dei cittadini e in particolare degli appassionati di veicoli storici.

Cominciamo dai lati positivi. Corretta e chiara ci sembra la volontà di agire sull’articolo 60 del CdS, vero cardine della legislazione sul motorismo storico; altrettanto positive appaiono la scelta di definire in maniera netta lo status di veicolo storico e la volontà di aprire la possibilità di “essere riconosciute” ad altre associazioni, che non siano quelle indicate dallo stesso articolo 60.

Tuttavia, allo stesso tempo, ci sembra poco chiara la scelta di mantenere in una sorta di piano privilegiato le suddette associazioni ex Art. 60 (ASI, FMI, Registri FIAT, Alfa Romeo e Storico Lancia), le quali continuerebbero ad essere riconosciute senza doversi adeguare ai canoni stabilita dalla nuova legge.  Ci domandiamo dunque, da dove derivi questo vantaggio “naturale”.

In secondo luogo, non è chiaro, come questa legge andrà a influire sull’articolo 63 della Legge 342/2000 che, ricordiamolo, disciplina i vantaggi fiscali riservati ai veicoli storici (Tassa di Proprietà/Circolazione e Imposta di Trascrizione). Non rischiamo, al termine del processo legislativo, di trovarci nuovamente con due leggi e due definizioni di veicolo storico, rischiando nuovamente un corto circuito amministrativo e burocratico (ricordiamo che il bollo è di competenza regionale)?

Infine, abbiamo già segnalato che nei diversi disegni di legge si coglie l’importanza della libertà di associazionismo anche in questo ambito, tuttavia crediamo che i criteri imposti per l’ottenimento del riconoscimento statale siano lacunosi e in alcuni casi immotivati.

Senza considerare la richiesta di un non meglio specificato “riconoscimento FIA e/o FIVA”, associazioni che non riconosco, ma al massimo affiliano altri enti (può sembrare una sottigliezza, ma non lo è). Tralasciando questo aspetto – dicevamo – e concentrandoci sugli aspetti sostanziali di un eventuale riconoscimento, ci domandiamo perché prendere in considerazione solo criteri numerici?

Capiamo l’importanza della presenza territoriale e della storia di un’associazione; capiamo che il semplice conteggio di fattori quali il numero di club e di soci renderebbe il rilascio del riconoscimento più oggettivo, tuttavia ci chiediamo se non sarebbe opportuno vagliare, in concomitanza con questi aspetti meramente numerici, il possesso di requisiti tecnici e competenze che le associazioni e i loro componenti dovrebbero dimostrare periodicamente?

Perché non prevedere dunque degli esami e/o dei corsi periodici che i membri delle diverse associazioni dovrebbero frequentare e sostenere per dimostrare il proprio livello di conoscenze? Questo non garantirebbe al servizio di certificazione un “Sigillo di qualità” molto più sicuro per lo Stato e per i cittadini?

Queste verifiche periodiche consentirebbero – cosa non prevista dagli attuali disegni di legge – la possibilità di escludere associazioni che non svolgano correttamente il loro lavoro, anche quelle che per ora sembrano legittimate dal Diritto Divino.

Concludendo, pur apprezzando lo sforzo del Legislatore, di porre rimedio alle falle della normativa vigente, riteniamo che nelle proposte in discussione persistano dei difetti che andrebbero emendati. Nel prossimo articolo, l’ultimo di questa serie, esporremo in maniera organica la nostra proposta.

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